- AIPo non ha adottato regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
- Non sussistono atti di accertamento di violazioni ai sensi dell'art. 18 c.5 del D.Lgs. 39/13 da pubblicare
Piano Integrato Attività e Organizzazione dell'Agenzia (2023-2025) (PIAO), modificato con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 22/2023
Piano Integrato Attività e Organizzazione dell'Agenzia (2023-2025) (PIAO) approvato il 31.01.2023 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 5/2023
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (2022-2024) approvato il 29 aprile 2022 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 14/2022
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (2021-2023) approvato il 26 marzo 2021 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 9/2021
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (2020-2022) approvato il 29 gennaio 2020 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 1/2020
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2019-2021) approvato il 28 gennaio 2019 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 2/2019.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2018-2020) ratificato in via definitiva il 24 Maggio 2018 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 10/2018.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2017-2019) ratificato in via definitiva il 10 Marzo 2017 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 4/2017.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2016-2018), ratificato in via definitiva il 18 Febbraio 2016 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 5/2016.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2015-2017), ratificato in via definitiva in data 23 Luglio 2015 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 20/2015.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2014-2016), ratificato in via definitiva in data 18 Dicembre 2014 con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 32/2014 .
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza: Dott.ssa Giovanna Vizzuso
Tel. 0521.797308 - mail: at@agenziapo.it - PEC: rpct@cert.agenziapo.it
PROCEDURA PER LA DENUNCIA/SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Con l'espressione whistleblower si indica il dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza, e quindi, per l'interesse pubblico collettivo. Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinchè gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
La L. n. 190/2012 ha introdotto una norma specifica (art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017) finalizzata alla tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavori, favorendo così l'emergere di eventuali fattispecie di illecito: tale strumento è noto con il termine Whistleblowing.
Successivamente, la materia è stata oggetto di ulteriori modifiche per la necessità di adeguarne il contenuto agli standard europei (Direttiva U.E. 2019/1937 del Parlamento Europeo) in termini di maggiori garanzie e tutele in favore del segnalante.
Il provvedimento attuativo della Direttiva U.E. 2019/1937 è il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 e raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower in modo che quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti, nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
A tal fine la segnalazione deve, preferibilmente, essere predisposta avvalendosi del modulo per la segnalazione di condotte illecite di cui alla determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia del dipendente che segnala illeciti" ed ai sensi dell'art. 10 del PTPC 2015-2017 di AIPo.
La segnalazione può essere indirizzata:
- al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'AIPo;
- al dirigente del settore di appartenenza.
La segnalazione presentata ai dirigenti deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivata, segnalazioneilleciti@agenziapo.it. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, sarà necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- attraverso la piattaforma di seguito indicata:
Whistleblowing - Piattaforma per l'inoltro di segnalazioni
COSA SI PUO' SEGNALARE
I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento dell’azione amministrativa, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.
Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica e il Whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.
COSA NON SI PUO' FARE
Il Whistleblowing:
- NON tutela diritti né interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da Enti privati.
Modulo per segnalazione di condotte illecite
ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.